Premesso:

che il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1, con il quale è stato adottato il “Codice della Protezione Civile”, ha raccolto, coordinato e semplificato in un quadro organico e coerente la normativa di protezione civile, richiamando, all’art.1, le finalità a cui concorre il Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito con L.225/1992, ed i principi fondamentali in materia di Protezione Civile e, all’art. 3, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile riconosciute al Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

che il citato D.Lgs. n.1/2018 all’art.12 definisce le funzioni dei Comuni e l’esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile e, in particolare, pone in capo ai Comuni l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi, l’adozione di tutti i provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi, le attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo;

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    Considerato:

    che con la deliberazione di Giunta Comunale n.1099 del 14 maggio 1999, concernente la “Costituzione del Centro Operativo Comunale di protezione civile, individuazione e compiti delle strutture operative di supporto al Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile del Comune di Roma. Organizzazione e funzionamento per prevenire e ridurre i danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”, sono state affidate all’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Roma le attività di previsione e prevenzione, di cui all’art. 3 della L.225/1992, ed il coordinamento delle attività di soccorso e di superamento dell’emergenza, avvalendosi delle strutture operative comunali;

    che la Giunta Capitolina con deliberazione n.256 del 5 settembre 2012 ha disposto l’aggiornamento delle procedure per l’attivazione e l’intervento della Protezione Civile di Roma Capitale, delle Strutture Operative Comunali e delle Strutture Operative Comunali di Supporto in caso di calamità.”; che in data 17 gennaio 2020 la Giunta Capitolina, con Deliberazione n.4 ha approvato il nuovo “Piano di Protezione Civile di Roma Capitale – Aggiornamento 2020”, che, al fascicolo quinto dell’Allegato “A”, ha previsto tutte le misure dedicate al Rischio Incendio Boschivo e d’Interfaccia;

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